venerdì, Aprile 24, 2026

Rifiuti da costruzione e demolizione: il decreto “End of Waste” è in Gazzetta Ufficiale

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Si vede la conclusione, dopo un lungo periodo di incertezza sulla materia, dell’iter che stabilisce l’entrata in vigore del Regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto di inerti da costruzione e demolizione, altresì denominato “End Of Waste”. Il decreto 28 giugno 2024 n. 127 del MASE è entrato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 settembre, e sarà cogente a tutti gli effetti a partire dal prossimo 26 settembre.

Con l’entrata in vigore, il decreto abroga definitivamente il tanto discusso DM 152/2022. Il nuovo regolamento stabilisce dunque i criteri specifici entro i quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Questa nuova normativa era particolarmente attesa dal settore, proprio per colmare e superare le criticità emerse con il precedente DM 152/2022, in virtù delle numerose richieste pervenute da aziende e associazioni di categoria di ampliare il novero delle applicazioni cui possono essere destinati i materiali e con la necessità di ridurre gli oneri economici e amministrativi a carico degli operatori.



“In un Paese povero di materie prime, recuperiamo strategicamente materia prima seconda centrando diversi obiettivi – ha commentato il viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, Vannia Gava – meno discarica e, quindi, più economia circolare, più tutela ambientale, ma anche ascolto e supporto alle imprese con un impatto positivo per molte filiere tra cui quella estrattiva, delle costruzioni e delle demolizioni, della produzione di aggregati riciclati, bitumi, calcestruzzi e cementi, che hanno un peso importante in Italia”.

Leggi anche: “End of Waste”, il Decreto Milleproroghe allunga i termini di adeguamento alle autorizzazioni

Un po’ di chiarezza sulle definizioni

Facciamo un po’ di chiarezza, a beneficio del lettore, rispetto alle definizioni che troviamo all’interno del testo in oggetto. Si intendono come “rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione” tutti i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, ove elencati nell’Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del presente regolamento.

Per “altri rifiuti inerti di origine minerale” si intendono i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce ed elencati nell’Allegato 1, Tabella 1, punto 2, del presente regolamento.

I “rifiuti inerti” sono i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.

È definito “aggregato riciclato” l’aggregato minerale risultante dal recupero di rifiuti di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni. Con “aggregato artificiale” si identifica l’aggregato di origine minerale risultante dal recupero di rifiuti derivante da un processo industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo.

Il termine “aggregato recuperato” inquadra l’aggregato riciclato o artificiale prodotto dai rifiuti di cui alle lettere a) e b) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 184 -ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e delle disposizioni del presente regolamento. Un “lotto di aggregato recuperato” è un quantitativo che non può essere superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato.

Per quanto riguarda la definizione di “produttore di aggregato recuperato” o semplicemente “produttore” si intende il gestore dell’impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato. Mentre la “dichiarazione di conformità” è la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà rilasciata dal produttore ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante le caratteristiche dell’aggregato recuperato.

Infine, 
”autorità competente” è definita come l’autorità che rilascia l’autorizzazione ai sensi del Titolo III -bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero l’autorità destinataria della comunicazione di cui all’articolo 216 del medesimo decreto legislativo.

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