Dal 7 gennaio è entrato in vigore un importante nuovo regolamento UE, che riguarda il settore delle costruzioni, nel dettaglio i prodotti da costruzione. Stiamo parlando del regolamento 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. Questo nuovo regolamento si applicherà a partire dal 8 gennaio 2026 ed abrogherà la legislazione vigente, che risale al 2011.
Gli obiettivi del regolamento sono molteplici e ambiscono a fornire un linguaggio tecnico comune per valutare le prestazioni dei prodotti da costruzione. L’adozione di un testo comune garantisce che informazioni siano disponibili a professionisti, autorità pubbliche e consumatori in forma standardizzata in tutta l’Unione, in modo che le prestazioni dei prodotti di diversi produttori in diversi paesi siano consultabili e confrontabili agilmente. All’obiettivo di armonizzare le norme dell’Unione in materia di commercializzazione di tali prodotti, si affiancano le finalità di facilitarne la libera circolazione nel mercato unico, di ridurre gli oneri amministrativi e di promuovere l’economia circolare e lo sviluppo tecnologico.
Il CPR (Construction Products Regulation) stabilisce i requisiti base e le caratteristiche essenziali armonizzate che tutti i prodotti, progettati per essere installati in modo permanente nelle opere di ingegneria civile devono garantire per l’ambito di applicazione. I requisiti di base delle opere di costruzione riguardano l’uso sostenibile delle risorse naturali, la resistenza meccanica e la stabilità, sicurezza in caso di incendio, igiene salute e ambiente, sicurezza e accessibilità nell’uso, protezione contro il rumore e, infine, risparmio energetico e ritenzione del calore.
Il nuovo CPR modifica la definizione di “prodotto da costruzione”, inteso come qualsiasi elemento fisico avente o meno una forma, compresi prodotti fabbricati tramite stampa 3D, oppure un kit immesso sul mercato, anche mediante fornitura al cantiere, per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse fatta eccezione per gli elementi che sono necessariamente integrati innanzitutto in un kit o in un altro prodotto da costruzione prima di essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione.
Nel nuovo regolamento si stabilisce inoltre che “nella dichiarazione di prestazione e di conformità non può essere apposta altra marcatura oltre alla marcatura CE“. Nel mercato interno, la marcatura CE dovrebbe essere l’unico simbolo che conferma la conformità dei prodotti alle specifiche tecniche armonizzate, evitando così la frammentazione del mercato e le informazioni fuorvianti causate da diverse metodologie di valutazione. Le marcature supplementari, che possono confondere e ingannare consumatori e operatori del mercato, non dovrebbero essere utilizzate insieme alla marcatura CE.
Queste marcature extra possono anche danneggiare la chiarezza e l’efficacia della marcatura CE e creare svantaggi competitivi, specialmente per le piccole e medie imprese, che potrebbero trovarsi svantaggiate. Nonostante il divieto di marcature aggiuntive sullo stesso prodotto della marcatura CE, altri tipi di marcature sono permessi sul mercato unico, a patto che non confondano o ingannino il consumatore né compromettano la visibilità o la comprensibilità della marcatura CE.
Il nuovo CPR offre l’opportunità di adeguare la normazione ai nuovi sviluppi tecnici, fornendo ai consumatori informazioni di maggiore qualità grazie alla creazione di passaporti digitali dei prodotti e agevolando le scelte verdi. Il nuovo regolamento facilita l’adozione di nuove norme, conferisce alla Commissione il potere di adottare specifiche comuni a determinate condizioni quando il consueto percorso di normazione è bloccato e prevede lo sviluppo di un sistema di passaporti digitali per i beni da costruzione.