E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del DL Liquidita’. Tra le modifiche apportate la previsione degli obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da covid-19. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti all’ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del covid-19 negli ambienti di lavoro.
Dunque, applicando quanto previsto nel protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche’ mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste vengono circoscritte le possibili conseguenze ai fini della responsabilita’ penale e civile in capo al datore di lavoro.
Tale disposizione fornisce un chiarimento importante rispetto a quanto normato nel cosiddetto Cura Italia, il quale, si ricorda, prevede che nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.
Cio’ aveva destato notevoli preoccupazioni non solo in ordine alla qualificazione del covid-19 come infortunio sul lavoro, nonostante la sua natura di rischio generico, ma soprattutto con riferimento alle possibili conseguenze ai fini della responsabilita’ penale e civile in capo al datore di lavoro.
Con la previsione introdotta in fase di conversione del DL c.d. liquidita’, precisamente all’art. 29-bis, invece, vengono meglio circoscritti gli obblighi e le conseguenti responsabilita’ dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da covid-19.