In Gazzetta Ufficiale il DL 9/2020 con istruzioni e regole per ottenere il rimborso dei viaggi annullati o perduti per motivi connessi all’emergenza Coronavirus
In attesa delle misure particolari annunciate per le PMI danneggiate dalla cancellazione di fiere ed eventi, il decreto legge 9/2020 (in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo), contiene una misura molto utile per tutti coloro, aziende comprese, che hanno dovuto annullare viaggi a causa dell’emergenza coronavirus.
Sono molte ad esempio le fiere rimandate, oppure le misure di sicurezza prese dai singoli paesi, le stesse compagnie aeree hanno annullato voli da e per l’Italia.
Tutto ciò va ad aggravare ulteriormente le difficoltà di questo periodo improvvisamente incerto e complesso.
La misura riconosce il diritto al rimborso per tutti i tipi di viaggio (soggiorni, trasferte, partecipazione a concorsi, eventi e manifestazioni di varia natura o iniziative di qualsiasi natura, eventi, riunioni) e per tutti i soggetti, privati e aziende (non solamente chi è stato obbligato alla quarantena o i residenti in zona rossa o comunque soggetta a limitazioni).
Come richiedere il rimborso
Per richiedere il rimborso è necessario comunicare al vettore il motivo dell’impossibilità a partire, completo di titolo di viaggio e documentazione che attesti la programmazione della partecipazione all’evento.
La comunicazione, a seconda dei casi, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla cessazione del divieto che ha impossibilitato il viaggio (quarantena, limitazione, ecc.), dall’annullamento, sospensione o rinvio dell’evento in questione, dalla data prevista per la partenza verso un paese in cui è stato imposto un divieto di ingresso.
Il vettore, entro 15 giorni dalla comunicazione, procede al rimborso o all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.