Secondo l’ultimo rapporto Ispra, in Italia, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da costruzione e demolizione (C&D) sono circa 60 milioni di tonnellate/anno. Si stima che il maggior contributo alla produzione dei rifiuti speciali, arrivi dai cantieri, con un 42,5% del totale. Questo dato, riferito al 2018, è destinato ad aumentare; basti pensare all’aumento dei numero dei cantieri (oltre ottomila) e della relativa produzione di rifiuti C&D, derivante dall’applicazione del Superbonus 110%.
I rifiuti prodotti in cantiere devono essere gestiti secondo le regole del Decreto Legislativo 152/2006 (Testo Unico Ambientale) che, se non rispettato, comporta conseguenze sanzionatorie anche penali. Nell’Elenco europeo dei rifiuti, i rifiuti da C&D sono individuati dalla classe 17. In particolare, dalle seguenti sottoclassi: cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (1701), legno, vetro e plastica (1702), miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (1703), metalli e loro leghe (1704), terre (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio (1705), materiali isolanti e da costruzione contenenti anche amianto (1706), materiali da costruzione a base di gesso (1708).
Trattandosi di rifiuti speciali, il cantiere deve osservare delle regole fondamentali.
- Classificarli con l’attribuzione del codice (Cer)
- Raggrupparli, secondo il codice Cer, in deposito temporaneo
- Trasportarli (in proprio o con terzi) presso impianti di trattamento autorizzati o discarica per rifiuti inerti.
Chi gestisce il cantiere è produttore del rifiuto quindi se raggruppa i rifiuti nel rispetto delle seguenti regole sul deposito temporaneo non è soggetto ad autorizzazione: divieto di miscelazione e scelta del criterio per condurre il deposito tra temporale (avvio a smaltimento/recupero con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito) e volumetrico (fino a 30 metri cubi, di cui al massimo 10 di rifiuti pericolosi).
L’impresa edile che produce rifiuti da C&D non deve tenere il registro di carico e scarico per i rifiuti non pericolosi e se questi sono trasportati dalla stessa impresa che li ha prodotti il registro non occorre neanche per il trasporto. L’obbligo ricorre per i pericolosi e il registro va conservato per tre anni, come il formulario che accompagna il trasporto.