L’acquirente del credito d’imposta da Ecobonus ed Eco+Sismabonus può cederlo sia per intero, che parzialmente ed anche a più soggetti diversi e in tempi diversi dopo averne già utilizzato in compensazione alcune rate.
Queste sono le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n.126 dell’8 maggio 2020, all’istanza di una società che realizza interventi finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico su parti comuni di edifici condominiali, agevolati sia con l’Ecobonus sia con la cd. detrazione cumulata Eco+Sismabonus[1].
Da contratto, il corrispettivo dei lavori effettuati dalla società istante è versato dai condomini, in parte con l’integrale cessione della detrazione loro spettante e, per la restante parte, tramite bonifico bancario.
I dubbi della società istante riguardano la corretta modalità di cessione del credito d’imposta acquisito, ed in particolare:
- se la facoltà di cedere il credito d’imposta da Ecobonus e Eco+Sismabonus debba essere esercitata sull’intero credito attribuito alla Società dal momento in cui lo stesso diventa disponibile, o se tale facoltà possa essere esercitata sulla parte di credito che, di anno in anno, residua dall’utilizzo in compensazione;
- e, in entrambi i casi sopraesposti, se la cessione nei confronti di uno o più soggetti collegati debba essere effettuata in unica soluzione, oppure possa essere effettuata in più fasi temporalmente distinte.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, richiamando i Provvedimenti n. 165110 del 28 agosto 2017[2] e n. 100372 del 18 aprile 2019[3], accoglie la tesi della società istante, ammettendo la possibilità di cedere il credito anche parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili.
Resta fermo che il cessionario (ovvero i cessionari, in caso di cessioni parziali in favore di soggetti diversi) utilizzerà in compensazione i crediti ricevuti in base alle rate che residuano dall’originaria ripartizione temporale maturata in capo al cedente (ad es, se il primo cessionario utilizza in compensazione le prime 3 quote annuali, cedendo le restanti rate, l’acquirente dovrà utilizzare il credito ripartendolo in 7 rate annuali, così da rispettare, complessivamente, la ripartizione decennale richiesta dalla norma agevolativa).
Resta fermo, infine, che il cessionario della società istante non potrà effettuare ulteriori cessioni, essendo ammesse, complessivamente, solo 2 cessioni[4].