Secondo le linee guida del CSLLPP per la qualificazione del calcestruzzo fibrorinforzato, il FRC non potrà essere richiesto a dosaggio di fibre ma dovrà essere prescritto con riferimento alle sue specifiche prestazioni.
Il FRC, oltre a portare una serie di vantaggi a partire dalla possibilità di sostituire l’armatura convenzionale (almeno in parte), viene spesso impiegato dagli addetti dai lavori anche per la riparazione, il ripristino e il rinforzo delle strutture e delle infrastrutture già esistenti. Inoltre è particolarmente utile per il controllo del quadro fessurativo per la presenza del fibrorinforzo che riduce l’ampiezza delle fessure. Per tutti queste motivazioni, soprattutto negli ultimi anni il prodotto ha preso sempre più campo richiamando alla necessità di alcuni adeguamenti anche sul versante normativo.
Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa prevedono i testi presi in considerazione. L’ultima versione delle Norme Tecniche delle Costruzioni include al Paragrafo 11.2.12 il calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) tra i materiali per la realizzazione di elementi strutturali. Infatti, il Paragrafo 4.1 riporta: “Nel seguito si intendono per calcestruzzi ordinari i calcestruzzi conformi al presente § 4.1 ed al § 11.2, con esclusione dei calcestruzzi di aggregati leggeri (LC), di cui al §4.1.12, e di quelli fibrorinforzati (FRC), di cui al §11.2.12”.
Nell’ultimo paragrafo viene specificato in modo inequivocabile che il FRC può essere realizzato con fibre di acciaio o materiale polimerico. La condizione è che le stessesiano marcate CE in accordo alle norme europee armonizzate (rispettivamente la UNI EN 14889-1 ed UNI EN 14889-2).
Viene poi evidenziato nella NTC che la miscela del FRC “deve essere sottoposta a valutazione preliminare secondo le indicazioni riportate nel precedente §11.2.3 con determinazione dei valori di resistenza a trazione residua fR1k per lo Stato limite di esercizio e fR3k per lo Stato limite Ultimo determinati secondo UNI EN 14651:2007”.
Se ne deduce quindi che per la NTC il FRC è un materiale a prestazione garantita che deve essere qualificato e si distingue dagli altri compositi presenti ora sul mercato, per la presenza di fibre corte (da 12 a 60 mm) discontinue nella matrice cementizia. Le fibre discontinue rappresentano un componente che si aggiunge al cemento, all’acqua, agli aggregati ed agli eventuali additivi. La definizione di materiale a prestazione garantita evidenzia quindi che il FRC non può essere richiesto a dosaggio di fibre ma deve essere prescritto con riferimento alle sue specifiche prestazioni.
Il produttore di FRC dovrà quindi scegliere il tipo e il dosaggio di fibra più idonei per garantire le prestazioni dichiarate.